di Salvatore Sfrecola, Avvocato, difensore del Re*

“Incolti”, è stato il giudizio immediato di un uomo di cultura al “profondo sconcerto” manifestato dal Principe Emanuele Filiberto a proposito dell’iniziativa del Centro Studi storici politici e giuridici “Vittorio Emanuele Orlando” di fare un “processo” a Vittorio Emanuele III, a Torino, nella sala delle conferenze della Fondazione Fulvio Croce, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati assassinato dalle Brigate Rosse il 28 aprile 1977. “Incolti”, e mi dispiace di doverlo rilevare, perché evidentemente chi ha scritto o è stato indotto a scrivere quelle parole non ha compreso il senso e le finalità dell’iniziativa. Perché non basta avere un ruolo se non ci si dedica agli studi e non si ha la capacità di circondarsi di consiglieri adeguati.

Chi studia sa che i “processi” a personaggi della storia – ne sono stati fatti a Napoleone a Giulio Cesare e ad altre illustri personalità – sono un’occasione per rileggere eventi ed i loro protagonisti, per comprendere fatti storici importanti sui quali i contemporanei spesso hanno espresso giudizi di valore condizionati da una forte partecipazione emotiva, il più delle volte politicamente schierati, che hanno fornito ai posteri una visione parziale, quando non distorta dei fatti. E, frequentemente, continuano a farlo per sminuire il senso di un ruolo o di una istituzione, nel caso quella monarchica che si vorrebbe cancellare dalla storia della Patria, quasi che l’Italia sia nata nel 1946, a seguito di un referendum contestato e che, comunque, ha visto la popolazione profondamente spaccata.

L’esigenza che ha mosso i promotori dell’odierno processo non è, dunque, pregiudizialmente critica o apologetica ma muove dalla ritenuta necessità di sfrondare la narrazione prevalente dei giudizi di valore che si sono stratificati nel tempo e che possono essere stati condizionati dall’appartenenza a schieramenti politici. Il processo ha, dunque, un rilevante significato storico, certamente apprezzato dalle persone in buona fede, che è quello di restituire serenità e obiettività alla lettura di eventi che sarebbe sbagliato valutare con la mentalità di oggi, come spesso avviene ad opera di chi pretende di esprimere giudizi di valore su eventi dei quali sono stati protagonisti uomini con importanti responsabilità politiche o militari, personalità a volte controverse perché non è possibile che siano tutti a condividere scelte importanti di interesse generale.

Tipico esempio è quello della cosiddetta “cancel culture”, che vorrebbe cancellare il ricordo di personalità che hanno lasciato un segno nella storia dei loro paesi e del mondo. Come nel caso della demonizzazione di cui sono oggetto, tra gli altri, negli Stati Uniti, Cristoforo Colombo, accusato di essere uno schiavista o George Washington, il “Padre della Patria” americana, che nelle sue piantagioni disponeva di schiavi.

Sono gli incolti, i quali sembrano incapaci di collocare i fatti nel tempo nel quale hanno preso forma. E se a noi evidentemente ripugna l’idea che uomini e donne siano tenuti schiavi al servizio di altri uomini o donne, se veniamo a descrivere fatti di un tempo nel quale quei valori di umanità e civiltà non erano diffusi e condivisi, nonostante l’insegnamento cristiano, quei comportamenti non possono pregiudicare una valutazione del ruolo politico di un Colombo o di un Washington senza che siano collocati nel contesto spazio temporale per meglio scandire e soprattutto capire quel che hanno fatto e perché. 

L’idea di un “processo” cioè di una riflessione in contraddittorio sul personaggio Vittorio Emanuele III non è mossa da pregiudiziale critica ad un sovrano che ha governato per quasi 46 anni e che ha contribuito a momenti importanti della storia d’Italia. Considerare, come dice il comunicato, che tale esercizio di riflessione “non è storia: è una caricatura della storia e come tale va considerato” significa non aver compreso il senso dell’iniziativa percepibile anche, se non solo, dalla personalità di chi ha gestito, con professionalità, i ruoli essenziali del “processo”, il Giudice, l’Accusa, la Difesa.

Significativo, ad esempio, l’incipit dell’intervento di chi ha formulato i “capi d’imputazione”, Nicola Lettieri, il quale ha premesso che nell’ipotizzare delle responsabilità per ipotetiche forzature dello Statuto non intendeva negare il ruolo delle monarchie che anzi stanno dimostrando – ha precisato – , nel tempo che viviamo, una straordinaria vitalità in quanto richiamano ovunque l’identità dei popoli e spesso ne assicurano l’unità, come nel caso del Belgio o della Spagna che senza il Re avrebbero dato luogo a plurime repubbliche, minoritarie e litigiose.

Quanto alla persona del Re, la Difesa ha ricordato come abbia dato avvio, all’inizio del ‘900, alla più straordinaria rivoluzione liberale, d’intesa con Giovanni Giolitti, con le riforme civili e sociali che conosciamo, dall’estensione del suffragio elettorale alla istituzione dell’assicurazione ai lavoratori che hanno posto l’Italia all’avanguardia in Europa.

Riandando al sistema delle regole dello Statuto Albertino, anche con rinvio al parere di illustri giuristi, in particolare di Santi Romano, è stato ricordato che la persona del Re è “sacra e inviolabile” con conseguente responsabilità dei Ministri proponenti dei singoli atti (art. 67), escludendo quindi espressamente una responsabilità del Sovrano.

Spiega Santi Romano, che la inviolabilità– “indica che pel Re è stabilita una protezione penale maggiore di quella con cui sono garantiti i semplici cittadini e gli altri funzionari dello Stato”. L’espressione dello Statuto stabilisce, infatti, il principio della “irresponsabilità regia”. Tale irresponsabilità è anzitutto d’ordine penale “non già nel senso che il Re non abbia il dovere di rispettare le norme che possono essere eventualmente dichiarate in una legge penale, ma nel senso che dalla loro trasgressione non può derivare una sanzione penale”.

Il processo ha avuto dunque il merito di confermare che il Re non ha violato le norme statutarie quando ha favorito l’entrata in guerra dell’Italia contro l’Impero Ottomano nel 1911, contro gli Imperi centrali nel 1915, per annettere al Regno Trento, Trieste e parte delle terre della costa adriatica di antica cultura veneziana, e quando ha incaricato l’on. Benito Mussolini di formare il Governo, nel quale siedevano ministri di vari partiti, compreso, come sottosegretario, un futuro Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, del Partito Popolare di Luigi Sturzo, che ha avuto la fiducia della Camera elettiva. Non ha violato lo Statuto neppure quando ha firmato la dichiarazione di guerra nel 1940. Aveva il potere di farlo. E sappiamo che lo fece controvoglia.

Il Re Vittorio Emanuele III, infine, è stato assolto da ogni responsabilità per aver sottoscritto ilRDL 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, adottato ai sensi dell’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. Il provvedimento d’urgenza, infatti, sentito il Consiglio dei ministri, è stato adottato “sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni”.

La decisione di “non punibilità” del Sovrano, invero, l’aveva già assunta nel 2018, in un analogo processo, un Collegio presieduto da Paola Severino, con Giuseppe Ayala e Rosario Spina, Pubblico Ministero Marco De Paolis, parte civile Giorgio Sacerdoti (che aveva chiesto la condanna alla “damnatio memoriae”), alla difesa Umberto Ambrosoli. Il Collegio aveva preso atto che, a norma dello Statuto del Regno, al Re non poteva essere imputata nessuna responsabilità giuridica ma, eventualmente, solo un giudizio morale negativo per non essersi opposto.

Ma il Re, per bocca di Ambrosoli, aveva chiarito: “Avevo tre scelte, firmare e fare un torto ad una piccola parte della società italiana, andare contro il volere di Mussolini e non firmare, oppure avrei potuto abdicare. Rivendico di aver evitato la guerra civile. Di aver sperato che ciò che sarebbe accaduto nel 1943 (la creazione della Repubblica Sociale Italiana) non fosse anticipato al 1938. Ho scelto ciò che a me sembrava il male minore”.

La difesa aveva ricordato il contesto difficile nel quale operava il Sovrano il quale soffriva di una limitazione di poteri in quanto lo Statuto Albertino, legge di natura flessibile, era stato progressivamente svuotato degli elementi identificativi della prerogativa regia, tanto che l’o.d.g. Grandi il 25 luglio 1943 chiede la restituzione al Sovrano dei poteri costituzionali.

Di qui il conflitto sotterraneo con un Mussolini, sempre più insofferente del ruolo della Corona. Il Re fu lasciato davvero solo. Nessuna voce si levò dai parlamentari o intellettuali e anzi molti cattedratici occuparono volentieri i posti lasciati liberi dai professori ebrei. Il consenso dell’opinione pubblica al regime rimase plebiscitario.

Conclusivamente sul punto della firma della legislazione razziale va affermato, inoltre, che il Re non poteva essere chiamato in giudizio in quanto già processato con riferimento al ruolo avuto nella sottoscrizione della normativa antirazziale del 1938, e giudicato “non punibile” ai sensi dello Statuto Albertino.

Costituisce, infatti, principio fondamentale del diritto processuale, fin dal diritto romano, il divieto di riproporre una domanda giudiziale già decisa con una sentenza passata in giudicato.

Quanto poi all’armistizio dell’8 settembre 1943 sono pagine tra le più complesse della storia nazionale sulle quali hanno fornito importanti contributi storici di vari orientamenti i quali spesso sono stati condizionati da valutazioni politiche. Tipica il riferimento alla cosiddetta “fuga” del Re che il 9 settembre ha lasciato Roma per recarsi a Brindisi, un atto di grande responsabilità perché, come ha riconosciuto anche il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, quel trasferimento ha consentito il mantenimento in vita dello Stato italiano, di quel Regno d’Italia, definito “del Sud” soltanto dai fascisti i quali criticando il Sovrano, allora e dopo, hanno cercato l’oblio per il gesto di Benito Mussolini il quale, giustamente pensando a salvare la pelle, vestito da tedesco in un camion tedesco aveva cercato di lasciare l’Italia.

La “fuga” è stata al centro della campagna referendaria del 2 giugno 1946 unendo comunisti e fascisti repubblichini nell’odio per il Re e la Dinastia. Gli italiani lo hanno capito, il Re faceva da parafulmine coprendo le responsabilità di quanti lo avevano lasciato solo nel 1922, nel 1938, nel 1940, tradendo, loro sì, lo Statuto del Regno e l’Italia liberale.

Frettolosa e, pertanto, non meditata la presa di posizione del Principe Emanuele Filiberto che dimostra di non aver compreso l’utilità, ai fini della conoscenza del ruolo del Re, del “processo” e delle argomentazioni con le quali è stato difeso. E così, invece di lodare l’iniziativa, manifesta “sconcerto”, dimostrando di dover ancora studiare molto per essere all’altezza del ruolo che intende ricoprire.

* Insieme all’Avv. Alessandro Sacchi, del Foro di Napoli